Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1957 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

[2]Nulla e' innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1957, N. 278)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1957 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 23 maggio 1957. 21 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione e' affidata dal Prefetto ad un commissario, scelto, di regola, tra i frazionistiaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1957, N. 278.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art84 · fonte del testo

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