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[1]I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

[2]Nulla e' innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

[3]L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione e' affidata dal Prefetto ad un commissario, scelto, di regola, tra i frazionisti.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 23 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art84 · fonte del testo

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