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[1]Il Governatore puo' affidare ((ai Vice governatori)) ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del governatorato.
[2]Puo' inoltre promuovere altre forme di collaborazione, nelle quali puo' avvalersi, oltre che ((dei Vice governatori)) e dei consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacita' e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1940 al 20 gennaio 1945
