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[1]Il Governatore puo' affidare al vice-governatore ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del governatorato.
[2]Puo' inoltre promuovere altre forme di collaborazione, nelle quali puo' avvalersi, oltre che del vice-governatore e dei consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacita' e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 14 gennaio 1940
