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[1]((Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.
[2]Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorita' negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento e' applicabile il disposto dell'art. 5.
[3]Resta salva, in ogni caso, la facolta' conferita a Governo con l'art. 6)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990
