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[1]Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate secondo i casi, col visto del Prefetto o colla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.
[2]Agli atti, con i quali viene dalle suddette autorita' negata l'esecutivita' o l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunziano l'annullamento e' applicabile il disposto dell'articolo 5.
[3]Resta salva in ogni caso la facolta' conferita al Governo con l'articolo 6.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947
