Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
((Le Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa la applicazione di eccedenze alle aliquote massime per la addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni)). 33
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261
17Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.
L. 16 settembre 1960, n. 1014
33La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990
