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Per le provincie che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, la Commissione Centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministro delle Finanze, cui compete di provvedere di concerto col Ministro dell'Interno.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 maggio 1948
