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((Le province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261
17Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1948.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 15 ottobre 1960
