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[1]Le attribuzioni riguardanti i comuni e le provincie danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale in deroga alle norme contenute nel presente testo unico, sono esercitate da una commissione, che ha sede presso il Ministero dell'Interno, ed e' costituita come segue:
[2]il Sottosegretario di Stato per l'Interno, presidente;
[3]il Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, vice-presidente;
[4]il Direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti;
[5]il Direttore generale dei servizi speciali presso il Ministero dei Lavori pubblici;
[6]il Direttore capo della divisione servizi speciali presso il Ministero dell'Interno;
[7]il dirigente l'ufficio di ragioneria presso detta divisione.
[8]Un funzionario del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore al nono, funziona da segretario della commissione. 49
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1990, n. 142
49La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea e lettera c)) che salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati gli articoli da 328 a 331 ad eccezione di quanto disposto relativamente "alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali".
Testo in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000
