Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Le attribuzioni riguardanti i comuni e le provincie danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale in deroga alle norme contenute nel presente testo unico, sono esercitate da una commissione, che ha sede presso il Ministero dell'Interno, ed e' costituita come segue:
[2]il Sottosegretario di Stato per l'Interno, presidente;
[3]il Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, vice-presidente;
[4]il Direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti;
[5]il Direttore generale dei servizi speciali presso il Ministero dei Lavori pubblici;
[6]il Direttore capo della divisione servizi speciali presso il Ministero dell'Interno;
[7]il dirigente l'ufficio di ragioneria presso detta divisione.
[8]Un funzionario del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore al nono, funziona da segretario della commissione.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
