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Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Podesta' o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti. ((Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa)).33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 settembre 1960, n. 1014
33La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990
