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Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Podesta' o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti. ((Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le province che applicano eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa)).
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 15 ottobre 1960
