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[1]Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Podesta' o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.
[2]Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le provincie che applicano sovrimposte comprese nel limite normale, al Ministero dell'Interno, e per quelle che eccedano tale limite, al Ministero dell'Interno di concerto con quello delle Finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sentiti, in ogni caso, il rettorato provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 23 ottobre 1954
