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[1]Il Podesta' e il rettorato debbono deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei revisori. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede il Prefetto, a mezzo di commissario. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione sia ad essi imputabile.

[2]Della deliberazione del Podesta' o del rettorato sul conto e' data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica per mezzo del rispettivo messo comunale o provinciale contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

[3]Contemporaneamente il Podesta' od il Preside, a mezzo di avviso, da affiggersi per almeno otto giorni all'albo pretorio del comune o della provincia, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito il tesoriere e gli amministratori, nonche' qualunque contribuente, possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

[4]Trascorso il termine suddetto, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, e' trasmesso dal Podesta' o dal Preside al Prefetto ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate.

[5]La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma secondo e terzo e contro di esso e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

[6]Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 16 dicembre 1948

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 55/1966

    Illegittimità dichiarata
    3 giugno 1966

    Il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), non può dirsi garantito in un processo la cui disciplina renda possibile introdurre, dopo l'audizione delle parti e senza presidio di forme, elementi di giudizio non conosciuti dalle parti stesse. Quel diritto, nonché l'altro di impugnativa, contemplato dal primo comma del cit. art. 24 della Costituzione, devono considerarsi violati anche quando manchi una disposizione che assicuri alle parti la possibilità di prendere visione del testo originale della pronuncia del giudice. Poiché tali deficienze sono riscontrabili nella disciplina del processo innanzi ai consigli di prefettura in sede di giurisdizione contabile, sono da ritenere viziate da illegittimità costituzionale le disposizioni in proposito dettate dal t.u. legge com. e prov., approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, ed in particolare l'art. 310, comma quarto, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate"; art. 310, comma quinto e comma sesto; gli artt. 23 e 311, limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del consiglio di prefettura, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare il conto.

    Art. 23 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 251 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 Sulle Opere Pie · Art. 3 Sulle Opere Pie

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art310 · fonte del testo

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