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[1]Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dai Comuni e dalle Province se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.
[2]I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati.
[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1950, N. 10.
[4]I comuni e le provincie non possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili senza apposita autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, nonche' la Giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione deve essere chiesta dai comuni e dalle provincie prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento del prestito. Del decreto di autorizzazione dev'essere fatta espressa menzione sulle cartelle o sugli altri titoli del prestito.
[5]Per la validita' delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, nonche' per la validita' dei titoli cambiarii, occorre la firma del Prefetto, al solo scopo di garantire l'ottenuta autorizzazione.
[6]Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti autorizzati dalle leggi.
[7]Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo. 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 luglio 1971, n. 601
42La L. 4 luglio 1971, n. 601 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento".
Testo in vigore dal 1 settembre 1971 al 13 giugno 1990
