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[1]((Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dai Comuni e dalle Province se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo)).

[2]I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1950, N. 10)).

[4]I comuni e le provincie non possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili senza apposita autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, nonche' la Giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione deve essere chiesta dai comuni e dalle provincie prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento del prestito. Del decreto di autorizzazione dev'essere fatta espressa menzione sulle cartelle o sugli altri titoli del prestito.

[5]Per la validita' delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, nonche' per la validita' dei titoli cambiarii, occorre la firma del Prefetto, al solo scopo di garantire l'ottenuta autorizzazione.

[6]Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti autorizzati dalle leggi.

[7]Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1950 al 1 settembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 18 febbraio 1950. 66 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Salvoaggiunto: Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dai tolto: comuni se gl'interessi aggiunto: Comuni e dalle Province se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilanciotolto: , per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

tolto: Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dalle provincie se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiariaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1950, N. 10.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art300 · fonte del testo

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