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[1]Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dai comuni se gl'interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

[2]I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati.

[3]Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dalle provincie se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria.

[4]I comuni e le provincie non possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili senza apposita autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, nonche' la Giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione deve essere chiesta dai comuni e dalle provincie prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento del prestito. Del decreto di autorizzazione dev'essere fatta espressa menzione sulle cartelle o sugli altri titoli del prestito.

[5]Per la validita' delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, nonche' per la validita' dei titoli cambiarii, occorre la firma del Prefetto, al solo scopo di garantire l'ottenuta autorizzazione.

[6]Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti autorizzati dalle leggi.

[7]Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 18 febbraio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art300 · fonte del testo

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