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[1]I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

[2]A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

[3]Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto puo' sempre negare l'esecutivita' dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

[4]I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 94/1965

    Questione infondata
    27 dicembre 1965

    dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165, 296, ultimo comma, del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5,128 e 130 e alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzi…

    Art. 87 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 140 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 165 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 296 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art296 · fonte del testo

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