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Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, decadono di pieno diritto dall'ufficio quando siano condannati per uno dei delitti previsti negli articoli 8 e 44, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre mesi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 dicembre 1970
