Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1977 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
((Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'articolo uno, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 novembre 1970, n. 852
41La L. 10 novembre 1970, n. 852 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi".
Testo in vigore dal 26 giugno 1977 al 13 giugno 1990
