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[1]Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8 nn. 7 e 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale, della durata superiore nel minimo ad un anno.

[2]Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 dicembre 1970

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/1983

    Altra decisione
    8 giugno 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 51, 97, comma primo, e 113 Cost. - dell'art. 270, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 10 novembre 1970, n. 852 - il quale prevede che il sindaco, il presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e provinciali ed i componenti i consigli direttivi dei consorzi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore ad un anno", "rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro "cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato"). Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, infatti, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 382 del 1970, è stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977, n. 286, in forza del quale "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevana della proposta questione.

    Art. 27 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art270 · fonte del testo

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