Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1977 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]((I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

[2]I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 novembre 1970, n. 852

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La L. 10 novembre 1970, n. 852 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La sospensione, prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato".

Testo in vigore dal 26 giugno 1977 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/1983

    Altra decisione
    8 giugno 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 51, 97, comma primo, e 113 Cost. - dell'art. 270, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 10 novembre 1970, n. 852 - il quale prevede che il sindaco, il presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e provinciali ed i componenti i consigli direttivi dei consorzi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore ad un anno", "rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro "cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato"). Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, infatti, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 382 del 1970, è stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977, n. 286, in forza del quale "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevana della proposta questione.

    Art. 27 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1970 al 26 giugno 1977. 83 parole tolte, 99 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8 nn. 7 e 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale, della durata superiore nel minimoaggiunto: I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno aggiunto: per qualsiasi delitto non colposo.

tolto: Rimangono pure sospesi,aggiunto: I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso aggiunto: ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art270 · fonte del testo

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