In assenza, nel giudizio innanzi alla Corte, di autentiche questioni di legittimità costituzionale, non può che addivenirsi ad una pronuncia di inammissibilità. È questo il caso del giudizio sulle norme degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383) e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16) sulla responsabilità civile per danni cagionati agli enti locali e istituzioni da essi dipendenti, dai loro amministratori e impiegati, e sulla competenza a conoscere di tale responsabilità, promosso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione. In esso infatti, sul presupposto di una assoluta (e non tendenziale) generale e immediata operatività dell'art. 103, comma secondo, della Costituzione, sulla giurisdizione della Corte dei conti, e dell'implicito assunto che alla concreta attuazione di questo precetto costituzionale, anche per settori a tale giurisdizione originariamente sottratti, non sia mai necessaria una interpositio legislatoris, si richiede alla Corte costituzionale, sotto la specie di una pronuncia caducatoria, una dichiarazione giudiziale della capacità espansiva della disciplina sulla responsabilità dei dipendenti dello Stato, e della estensione di essa alla Sicilia. Ditalché le questioni, nei termini in cui sono sollevate, concernono non il contrasto della denunciata normativa con gli indicati parametri costituzionali, ma i limiti e i modi di attuazione dell'indicato art. 103, comma secondo, Cost., e di conseguenza vanno dichiarate inammissibili. Cfr.: sentt. nn. 110 del 1970 e 211 del 1972.
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