Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle provincie od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori od impiegati, e' fatto, in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza, dalla Giunta provinciale amministrativa, che dichiara quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
[2]Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dalla autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi.
[3]Il tribunale in camera di consiglio puo' anche autorizzare l'iscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta, azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.
[4]La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria per responsabilita', puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorita' medesima, ometta di provvedere.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
