Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 15 gennaio 1947. Leggi il testo vigente →
[1]Al segretario comunale, al segretario provinciale, nonche' agli impiegati o salariati del comune, della provincia o dei consorzi, non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, all'infuori quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.
[2]Non puo' essere autorizzata, in ciascun anno, la prestazione di lavoro straordinario per un periodo di tempo che importi un compenso superiore al decimo dello stipendio o salario.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 15 gennaio 1947
