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[1]Al segretario comunale, al segretario provinciale, nonche' agli impiegati o salariati del comune, della provincia o dei consorzi, non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, all'infuori quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 DICEMBRE 1946, N. 531)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1947 al 13 giugno 1990
