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[1]Al segretario comunale, nonche' agli impiegati o salariati, del comune, della provincia e dei consorzi non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, all'infuori di quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.
[2]Il compenso per lavori straordinari non puo' superare, per ciascun anno, il decimo dello stipendio o salario.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
