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[1]E' obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle provincie e dei consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.
[2]Le norme pei pubblici concorsi e per la formazione delle commissioni giudicatrici sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61
16Il D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, ferme restando le norme regolamentari relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, i posti di ruolo attualmente disponibili e quelli che per normali vacanze o per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 61/1948, sono conferiti mediante concorsi interni per titoli, con esenzione dal limite massimo di eta' per l'ammissione, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1948 al 13 giugno 1990
