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[1]E' obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle provincie e dei consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.
[2]Le norme pei pubblici concorsi e per la formazione delle commissioni giudicatrici sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 26 febbraio 1948
