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[1]Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:
- 1)la censura;
- 2)la riduzione temporanea dello stipendio;
- 3)la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
- 4)la revoca;
- 5)la destituzione.
[2]Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro per l'interno; la censura puo' essere inflitta anche dal Prefetto ovvero dal Podesta', o dal Preside, secondo la rispettiva competenza.
[3]Contro il provvedimento del Podesta' o del Preside e' dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.
[4]La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto del suo ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.
[5]La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.
[6]Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.
[7]Nei casi piu' gravi, il Prefetto puo' disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.
[8]Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.
[9]Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 23 ottobre 1954
