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[1]Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:

  • 1)la censura;
  • 2)la riduzione temporanea dello stipendio;
  • 3)la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
  • 4)la revoca;
  • 5)la destituzione.

[2]Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro per l'interno; la censura puo' essere inflitta anche dal Prefetto ovvero dal Podesta', o dal Preside, secondo la rispettiva competenza.

[3]Contro il provvedimento del Podesta' o del Preside e' dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.

[4]La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto del suo ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.

[5]La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.

[6]Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

[7]Nei casi piu' gravi, il Prefetto puo' disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.

[8]Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

[9]Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 23 ottobre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1942

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. 102 parole tolte, 226 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Per i segretari comunali inscritti nel ruolo nazionale la Commissione di disciplina e' costituita del Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, che la presiede, del Direttore capo della divisione comuni presso detto Ministero e di un segretario generale di prima classe, da nominarsi, a principio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'Interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario generale supplenteaggiunto: Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:

aggiunto: 1) la censura;

aggiunto: 2) la riduzione temporanea dello stipendio;

aggiunto: 3) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

aggiunto: 4) la revoca;

aggiunto: 5) la destituzione.

aggiunto: Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro per l'interno; la censura puo' essere inflitta anche dal Prefetto ovvero dal Podesta', o dal Preside, secondo la rispettiva competenza.

aggiunto: Contro il provvedimento del Podesta' o del Preside e' dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto del suo ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.

aggiunto: La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.

aggiunto: Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

tolto: Il segretario generale effettivo ed il supplente sono nominati su designazione dell'Associazione nazionale del pubblico impiegoaggiunto: Nei casi piu' gravi, il Prefetto puo' disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.

tolto: Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'Interno di grado non inferiore all'ottavo, esercita le funzioni di segretarioaggiunto: Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

aggiunto: Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art210 · fonte del testo

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