Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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5 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1954 al 13 giugno 1990. 288 parole tolte, 13 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:
tolto: 1) la censura;
tolto: 2) la riduzione temporanea dello stipendio;
tolto: 3) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
tolto: 4) la revoca;
tolto: 5) la destituzione.aggiunto: Testo unico-art. 210
tolto: Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno;
tolto: quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.
tolto: Le censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali puo' essere inflitta anche dal prefetto, nonche', secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.
tolto: Contro il provvedimento del Podesta' o del Preside e' dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.
tolto: La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto del suo ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.
tolto: La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.
tolto: Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.
tolto: Nei casi piu' gravi, il Prefetto puo' disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.
tolto: Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.
tolto: Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art210 · fonte del testo
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