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[1]Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:

  • 1)la censura;
  • 2)la riduzione temporanea dello stipendio;
  • 3)la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
  • 4)la revoca;
  • 5)la destituzione.

[2]((Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno;

[3]quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

[4]Le censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali puo' essere inflitta anche dal prefetto, nonche', secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale)).

[5]Contro il provvedimento del Podesta' o del Preside e' dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.

[6]La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto del suo ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.

[7]La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.

[8]Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

[9]Nei casi piu' gravi, il Prefetto puo' disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.

[10]Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

[11]Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1942 al 23 ottobre 1954. 15 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le tolto: punizioni disciplinari aggiunto: sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno; tolto: la censura

aggiunto: quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

aggiunto: Le censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali puo' essere inflitta anche dal tolto: Prefetto ovvero dal Podesta', o dal Preside, secondo la rispettiva competenza aggiunto: prefetto, nonche', secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art210 · fonte del testo

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