Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riscossione volontaria
[2](articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 323 del 1996)
[3]1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' disciplinata ((dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)).
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
