Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati
[2](articolo 6 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, e' data facolta' agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui all'articolo 7, anziche' per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto ((di ciascun agente o incaricato)), e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali ((dell'incasso risultante)) da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo. 2. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1 e' subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:
- a)siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;
- b)presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;
- c)siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi. 3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui al comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 7 per le operazioni da loro effettuate e tenere, altresi', copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore. 4. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 14, nonche' nell'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)), i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
