Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Modalita' di tenuta del Registro delle assicurazioni
[2](articolo 7 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Per il registro prescritto dall'articolo 7 si osservano le norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La vidimazione del registro e' esente da tassa di concessione governativa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, puo' consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo 7 sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
