Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Servizi non considerati
[2](articolo 1, comma 39-ter, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
