Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Fornitura di servizi rilevanti
[2](articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- a)veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita' mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b)messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c)trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
