Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Operazioni escluse

[2](articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018)

[3]1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 65:

  • a)la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • b)la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • c)la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale e' quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  • d)la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
  • 1)i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
  • 2)le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • 3)le attivita' di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
  • 4)le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo, n. 58 del 1998;
  • 5)le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del predetto testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo, n. 58 del 1998;
  • 6)i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
  • 7)gli altri sistemi di collegamento la cui attivita' e' soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorita' di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita' e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attivita' finanziarie;
  • e)la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
  • f)lo svolgimento delle attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attivita' connessa.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art66 · fonte del testo

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