Art. 64 — Soggetti passivi
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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Soggetti passivi
[2](articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attivita' d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano congiuntamente:
- a)un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- b)un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui all'articolo 65, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 1 gennaio 2025
