Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza
[2](articolo 1, comma 496, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. L'imposta di cui all'articolo 46 e' dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo articolo. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 45.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
