Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Indeducibilita'
[2](articolo 1, comma 499, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
