Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Sentenze delle autorita' giudiziarie e degli arbitri stranieri
[2](articolo 19 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorita' giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1 e 4 se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
