Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni che restano abrogate
[2](articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Restano abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli. 2. Restano altresi' abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
