Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Presupposto dell'imposta
[2](articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' indicati nella tariffa di cui all'allegato 2 al presente testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
