Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/2015

    Questione infondata
    29 ottobre 2015

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette "in chiaro". Il giudice a quo richiede un intervento puramente demolitorio della disposizione censurata, inidoneo a conseguire l'auspicata equiparazione delle emittenti a pagamento a quelle in chiaro, quanto ai limiti di affollamento pubblicitario. Infatti, laddove la disposizione fosse annullata, le uniche emittenti televisive assoggettate a specifici limiti di affollamento pubblicitario sarebbero la concessionaria pubblica (art. 38, comma 1) e le emittenti in chiaro (art. 38, comma 2), venendo meno ogni limitazione per le emittenti a pagamento. In definitiva, l'esito prefigurato dal rimettente è conseguibile soltanto attraverso la rimodulazione legislativa dei limiti di affollamento. Sull'inammissibilità della questione qualora il risultato avuto di mira dal rimettente sia conseguibile soltanto attraverso l'intervento del legislatore, v. le citate sentenze nn. 163/2014, 30/2014 e ordinanze nn. 200/2000, 259/1998.

    Art. 38 ((Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)) · Art. 12 Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 1 gennaio 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

tolto: ARTICOLOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-31;177~art38 · fonte del testo

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