Art. 70
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[1]Prescrizione dei premi (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 41)
[2]I premi assegnati al titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilita'.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
