Art. 69
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. 169 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Prescrizione degli interessi e del capitale (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 43)
tolto: Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. E' prescritto il capitale rappresentato dal titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilita'. Per i titoli nominativi annotati d'ipoteca o altro vincolo, il termine e' di venti anni dalla medesima data. La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti consolidati, qualora sia reso rimborsabile per effetto di qualsiasi operazione finanziaria. Sono annullate le iscrizioni dei prestiti consolidati delle quali non sia stato reclamato il pagamento degli interessi nel corso di dieci anni o, se trattasi di iscrizioni annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell'art. 50, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art69 · fonte del testo
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