Art. 60
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ricusazione di eseguire operazioni (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 53 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
tolto: Nei caso in cui l'Amministrazione del debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione, la parte richiedente puo' adire il Tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'Amministrazione nelle sue osservazioni scritte. Il Tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviare a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. Contro il provvedimento del Tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art60 · fonte del testo
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