Art. 63
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[1]Modalita' per il pagamento degli interessi (Testo unico 17 luglio 1910, n. 336, art. 58 - Legge 18 marzo 1958, n. 11, articoli 1 e 13)
[2]Il pagamento delle rate degli interessi sui titoli al portatore si esegue contro versamento delle cedole; sui titoli nominativi su presentazione dei titoli stessi e previa quietanza e ritiro dei tagliandi di ricevuta, ovvero nel modo stabilito dal regolamento. Ai fini del pagamento degli interessi, l'importo della rendita annua e' arrotondato a lire cinque, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a superiore lire due centesimi cinquanta. Quando l'importo cosi' arrotondato risulti multipli di dieci, e' ripartito in due rate semestrali eguali; in case contrario, la rata nel primo semestre dell'anno sara' di cinque lire maggiore dell'altra.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
